Con la sentenza n. 174, depositata il 22 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, limitatamente alle parole «se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro».
La disposizione riguarda i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 alle dipendenze dei cosiddetti piccoli datori di lavoro, cioè delle aziende che non occupano più di quindici dipendenti (cinque se imprese agricole) in ciascuna unità produttiva o nell’ambito dello stesso comune, oppure più di sessanta nel complesso. Per questi lavoratori, in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, la legge prevede che il datore di lavoro, se non procede alla riassunzione entro tre giorni, debba corrispondere un’indennità compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Lo stesso art. 8 consentiva di elevare l’indennità fino a 10 mensilità per il lavoratore con anzianità superiore a dieci anni e fino a 14 mensilità per il lavoratore con anzianità superiore a venti anni, ma soltanto se il datore di lavoro occupava più di quindici dipendenti.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Livorno nel giudizio promosso da una lavoratrice assunta nel novembre 2003 presso uno studio dentistico con meno di quindici dipendenti e licenziata nel luglio 2024. Il Tribunale aveva ritenuto il licenziamento illegittimo sotto diversi profili, anche gravi, e aveva considerato la forbice tra 2,5 e 6 mensilità inadeguata a risarcire il danno e priva di qualsiasi efficacia dissuasiva nei confronti del datore di lavoro.
La Corte ha accolto le censure. Secondo la sentenza, una forbice tra 2,5 e 6 mensilità comprime eccessivamente l’ammontare dell’indennità e impedisce una reale personalizzazione del danno subito dal lavoratore, anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità. Essa si traduce in una liquidazione forfetizzata e standardizzata, inidonea a rispecchiare la specificità del caso concreto, e risulta inefficace rispetto alla necessaria funzione deterrente, volta a dissuadere il datore di lavoro dal reiterare l’illecito. La Corte ha inoltre rilevato che, dopo la sentenza n. 118 del 2025 (che aveva già eliminato l’analogo tetto di sei mensilità per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 nelle piccole imprese), i lavoratori assunti prima di quella data si trovavano a godere di una tutela economica tendenzialmente meno favorevole rispetto ai lavoratori assunti successivamente, senza un fondamento razionale.
Per porre rimedio a questi vizi, la Corte ha eliminato il requisito dimensionale che condizionava l’accesso alla maggiorazione dell’indennità. Poiché la disciplina si applica soltanto ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, che hanno quindi tutti già maturato un’anzianità di almeno dieci anni, la Corte ha ritenuto che il vero ostacolo a una tutela adeguata fosse proprio il requisito occupazionale dei quindici dipendenti.
Per effetto della sentenza, anche nelle imprese di minori dimensioni il giudice potrà determinare l’indennità fino a 10 mensilità per i lavoratori con anzianità superiore a dieci anni e fino a 14 mensilità per i lavoratori con anzianità superiore a venti anni. La quantificazione resta affidata alla discrezionalità del giudice, che continuerà ad applicare i criteri previsti dall’art. 8, vale a dire il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’impresa, l’anzianità di servizio del lavoratore, il comportamento e le condizioni delle parti.
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