La Legge 25 giugno 2026, n. 112, pubblicata in G.U. n. 147 del 27 giugno 2026, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.
Di seguito si riportano le principali novità rispetto al testo originario del decreto.
In materia di salario giusto, è stato inserito il nuovo comma 4-bis all’art. 7, che definisce il trattamento economico complessivo rilevante ai fini del salario giusto. Esso è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico definiti dai medesimi contratti collettivi. Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori, restando così fuori dal computo i superminimi individuali non strutturali.
Quanto ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali, l’art. 10 è stato riscritto nei primi tre commi. In caso di mancato rinnovo entro i primi nove mesi successivi alla scadenza naturale (e non più dodici, come previsto dal testo originario), in assenza di diverse pattuizioni contrattuali le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfettaria, alla variazione dell’indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI), nella misura del 50 per cento della stessa (in luogo del 30 per cento dell’IPCA previsto in precedenza). Per i settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, individuati ai sensi del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché per i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, la misura dell’adeguamento è determinata dalla contrattazione collettiva sulla base di indicatori economici settoriali, e non può comunque superare il 50 per cento.
In sede di conversione è stato introdotto il nuovo art. 7-bis, che modifica l’art. 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, in materia di contrattazione collettiva di prossimità. I contratti collettivi e le specifiche intese aziendali o territoriali devono essere depositati presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e presso l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del CNEL. Per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti, le specifiche intese aziendali che operano in deroga alle disposizioni di legge o ai contratti collettivi nazionali, qualora prevedano trattamenti peggiorativi per i lavoratori, devono essere sottoscritte presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, con onere per l’impresa di informare i lavoratori interessati, entro tre giorni dalla sottoscrizione, con comunicazione scritta.
Il nuovo art. 4-bis introduce un limite di durata per i tirocini extracurriculari: la durata massima complessiva non può eccedere i dodici mesi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli ulteriori limiti previsti dalla legislazione vigente.
Sul lavoro tramite piattaforme digitali, l’art. 12 è stato modificato nei commi 2 e 3, confermando che la qualificazione del rapporto tiene conto di tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto all’effettivo tipo contrattuale, compresi quelli desumibili dall’utilizzo di sistemi di monitoraggio o di sistemi decisionali automatizzati, e che il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata quando emergono fatti che indicano l’esistenza di poteri di direzione e controllo esercitati anche tramite tali sistemi, salva prova contraria. È stato inoltre introdotto il nuovo art. 11-bis, che precisa che le disposizioni del Capo III si applicano ai lavoratori che svolgono attività lavorativa mediante piattaforme digitali ai sensi degli artt. 47-bis e seguenti del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Quanto alle tutele per i rider, è stato chiarito il sistema di autenticazione per l’accesso alla piattaforma con riferimento a SPID, CIE o CNS, ed è stato stabilito che il termine per le annotazioni nel libro unico del lavoro relative al periodo già in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione è prorogato di novanta giorni.
In materia di distacco, il nuovo art. 16-quater introduce, in via sperimentale e in deroga alla disciplina ordinaria del distacco di personale (che richiede un interesse proprio del distaccante e ne limita l’ambito a un gruppo societario o a un medesimo settore) la possibilità, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione fino al 31 dicembre 2029, di distaccare uno o più lavoratori, previo accordo sindacale, anche in assenza dell’interesse proprio del datore di lavoro distaccante e anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non adottano lo stesso contratto collettivo, quando il distacco sia finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva, alla conservazione delle competenze professionali, oppure a evitare o limitare sospensioni dell’attività, riduzioni di orario, ricorso agli ammortizzatori sociali o esuberi di personale.
In materia di somministrazione di lavoro, il nuovo art. 16-quinquies modifica l’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, che disciplina i limiti quantitativi e di durata della somministrazione di lavoro. Per i lavoratori assunti dal somministratore con contratto a tempo indeterminato, è introdotto un limite complessivo di trentasei mesi, anche non continuativi, per le missioni a termine svolte presso il medesimo utilizzatore con mansioni di pari livello e categoria legale, salvo che il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda un diverso limite temporale. È stabilita la nullità di ogni clausola che limiti, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore durante o al termine del periodo di missione.
Tra le ulteriori novità si segnala il nuovo art. 6-ter, che modifica l’art. 8 della legge n. 68/1999, stabilendo che i lavoratori con disabilità mantengono la posizione in graduatoria per il collocamento obbligatorio anche quando assunti con contratto di apprendistato o a tempo determinato, fino alla trasformazione del rapporto o alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato.
Restano confermati, salvo modifiche di carattere meramente formale, gli incentivi all’occupazione di cui agli artt. 1-4 (Bonus donne 2026, Bonus giovani 2026, Bonus ZES 2026 e incentivo alla stabilizzazione), già illustrati nella precedente Newsletter, nonché le disposizioni sul versamento al Fondo di Tesoreria per l’anno 2026 di cui all’art. 16.
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