Contenzioso in Diritto del Lavoro

Lo Studio Legale Carlo Pisani e Associati presta assistenza sul territorio nazionale per le controversie relative ai rapporti di lavoro e ai rapporti di agenzia, gestione del contenzioso sindacale, ispettivo e previdenziale
Le controversie innanzi al Giudice del Lavoro, relative a rapporti di lavoro subordinato pubblico e privato, possono riguardare qualsiasi aspetto del rapporto di lavoro, ad esempio:
- Impugnazione di licenziamenti
- Impugnazione dei trasferimenti
- Applicazione di sanzioni disciplinari
- Violazione delle norme relative alla costituzione del rapporto di lavoro
- Pretese di natura retributiva (mensilità, trattamento di fine rapporto, ecc.)
- Risarcimento dei danni conseguenti a violazioni di norme imperative (mancata fruizione di ferie, danni da infortunio, mancato versamento dei contributi previdenziali, ecc.)
- Accertamento sulla natura del rapporto di lavoro subordinato o autonomo
- Inquadramento del lavoratore (attribuzione a mansioni superiori, demansionamento, ecc.)
- Violazione degli obblighi di fedeltà e non concorrenza (artt. 2105 c.c.)
Il processo del lavoro si applica anche a controversie estranee all'ambito del rapporto di lavoro subordinato privato, ad esempio:
- Rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici ed altre pubbliche amministrazioni devoluti al Giudice del Lavoro (art. 409 c.p.c.; art. 63, d. lgs. n. 165/01)
- Rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione d'opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale (art. 409 c.p.c.)
- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.)
- Prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie (art. 442 c.p.c.)
- Contratti agrari (mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto), anche se in questo caso il Giudice competente è identificato nelle sezioni specializzate agrarie previste dalla legge n. 320/1963 (art. 409 c.p.c.)
- Locazione e comodato di immobili urbani e affitto di aziende (art. 447-bis c.p.c.), innanzi al Giudice ordinario