Il 10 giugno 2025 è entrata in vigore la Legge 15 maggio 2025, n. 76, recante “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025.
La Legge disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende e individua le modalità di promozione e incentivazione delle forme di partecipazione, dando concreta attuazione all’art. 46 della Costituzione, al fine di rafforzare la collaborazione tra datore di lavoro e lavoratori , di preservare e incrementare i livelli occupazionali e valorizzare il lavoro.
Le quattro modalità di partecipazione
La legge introduce e disciplina quattro forme di partecipazione dei lavoratori, di seguito articolate.
- Partecipazione gestionale (artt. 3 e 4)
È prevista la possibilità per i contratti collettivi di introdurre, negli statuti societari, la presenza di rappresentanti dei lavoratori nei consigli di sorveglianza, nelle società che adottano il sistema dualistico (art. 2409-octies cod. civ.), nonché nei consigli di amministrazione e nei comitati di controllo sulla gestione, per le società che adottino rispettivamente il modello di governance tradizionale (art. 2380-bis cod. civ.), oppure monistico (art. 2409-octiesdecies cod. civ.). I rappresentanti dei lavoratori dovranno essere in possesso dei requisiti onorabilità e professionalità previsti dalle legge, e, nel caso in cui si tratti del sistema di gestione monistico o tradizionale, non potranno assumere incarichi direttivi per i tre anni successivi alla cessazione del mandato, qualora non già ricoperti. - Partecipazione economica e finanziaria (artt. 5 e 6)
Vengono incentivati meccanismi di partecipazione agli utili d’impresa e forme di azionariato diffuso: per il solo anno 2025, in caso di distribuzione di una quota di utile ai lavoratori, in misura maggiore al 10 % rispetto agli utili complessivi, effettuata in conformità dei contratti collettivi nazionali o territoriali, la soglia per la tassazione agevolata (imposta sostitutiva) è innalzata a 5.000 euro lordi, invece dei 3000 euro originari. Inoltre, sono agevolati i piani di partecipazione finanziaria che prevedono la corresponsione di azioni in sostituzione dei premi di risultato; i dividendi da queste derivanti, fino a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare. - Partecipazione organizzativa (artt. 7 e 8)
Le imprese potranno istituire commissioni paritetiche – composte da rappresentanti aziendali e dei lavoratori – per la predisposizione di piani di miglioramento e innovazione.
Inoltre, i contratti collettivi potranno prevedere l’introduzione nel modello organizzativo aziendale di figure dedicate alla formazione in tema di welfare, politiche retributive, qualità dei luoghi di lavoro, disabilità e genitorialità. - Partecipazione consultiva (art. 9 e 10)
È rafforzato il principio della consultazione preventiva: le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, o, ancora, i rappresentanti dei lavoratori, nell’ambito di commissioni paritetiche, possono essere consultati in merito alle scelte aziendali. I contratti collettivi stabiliscono i componenti delle commissioni, nonché sede, tempi, modalità e contenuti della consultazione. La procedura viene avviata con la comunicazione della convocazione della commissione, la consultazione deve iniziare entro 5 giorni dall’istanza di avvio ed essa si intende conclusa, salvo diverso accordo, entro i successivi 10 giorni.
Il parere non vincolante dei rappresentanti dei lavoratori potrà essere formalizzato in un documento scritto da allegare al verbale di consultazione. È previsto, inoltre, un secondo momento di confronto, nel quale, il datore, entro trenta giorni dalla chiusura della procedura, illustra le determinazioni assunte e, nel caso, i motivi del mancato recepimento delle osservazioni formulate.
Formazione, monitoraggio e promozione istituzionale (artt. 12 e 13)
La legge istituisce anche una Commissione nazionale permanente presso il CNEL, formata da diciassette componenti (di cui uno appartenente al CNEL, uno al Ministero del Lavoro, sei indicati dalle organizzazioni sindacali, sei indicati dalle organizzazioni datoriali, nonché tre nominati congiuntamente) e investita delle seguenti funzioni:
- raccolta delle buone prassi aziendali in tema di partecipazione;
- risoluzione non vincolante delle controversie interpretative sulle procedure partecipative;
- elaborazione di una relazione biennale sull’effettiva attuazione delle misure;
- raccolta dei verbali delle riunioni degli organi paritetici
- presentazione al CNEL di proposte migliorative e di incentivo per l’impiego di strumenti partecipativi
È prevista, inoltre, una formazione obbligatoria di almeno 10 ore annue per i rappresentanti dei lavoratori che partecipano alle commissioni paritetiche ovvero ai consigli di amministrazione o di sorveglianza, a norma degli artt. 3 e 4 della presente legge.
Applicazione e clausola di salvaguardia (artt. 11 e 14)
La legge si applica anche alle società cooperative, in quanto compatibile.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di miglior favore contenute nei contratti collettivi
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