TARDIVITÁ DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: LE SEZIONI UNITE ESCLUDONO LA REINTEGRAZIONE
a cura di Carlo Pisani
Professore Ordinario Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
in Giurisprudenza Italiana, n. 2, 2018
CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO
Lavoro subordinato – Licenziamento disciplinare – Tardività della contestazione dell’addebito – Tutela indennitaria forte – Applicabilità
La dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso, ricadente “ratione temporis” bella disciplina dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, così come modificato dal comma 42 dell’art. 1 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, comporta l’applicazione della sanzione dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18 della legge n. 300/1970.
(27 dicembre 2017, n. 30895 – Pres. Canzio – Rel. Berrino – P.M. Fuzio (diff.) Cassa App. Firenze, 2 luglio 2015)
1. Alla tardività del licenziamento disciplinare non si applica la tutela della reintegrazione, nè quella forte ex 1° comma, art. 18 Stat. lav. nuovo testo, nè quella debole prevista dal 4° comma. Le Sezioni Unite contribuiscono a fare chiarezza sulla disciplina del regime sanzionatorio concernente la violazione del principio della tempestività del licenziamento disciplinare, accogliendo la tesi secondo cui alla tardività si applica la tutela indennitaria forte prevista dal 5° comma, attenendo tale vizio all’area della ingiustificatezza del recesso; la tutela indennitaria debole prevista dal 6° comma, trova invece applicazione solo nei casi di violazione delle regole che scandiscono le modalità di esecuzione dell’intero iter procedimentale.