Con la sentenza n. 118 del 21 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità parziale dell’art. 9, co. 1, del D.lgs. n. 23 del 2015 (Jobs Act), nella parte in cui limita a sole sei mensilità l’indennità dei licenziamenti illegittimi nelle piccole aziende[1].
Pertanto, a seguito della sentenza, i piccoli e piccolissimi datori di lavoro (anche con un solo dipendente), correranno il rischio di essere condannati sino a 18 mensilità per un licenziamento, intimato nei confronti dei dipendenti assunti dal 7 marzo 2015, che sia dichiarato ingiustificato (non quindi discriminatorio, né ritorsivo, ecc.).
La questione veniva sollevata dal Tribunale di Livorno[2], in funzione di Giudice del lavoro, il quale aveva ritenuto l’art. 9 Jobs Act, contrario agli articoli 3, 4, 35, 41 e 117 Cost.
La Corte ha ritenuto in contrasto con la Costituzione “un’indennità stretta in un divario così esiguo (ad esempio, da tre a sei mensilità nel caso dei licenziamenti illegittimi di cui all’art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo)”.
Pertanto, in conseguenza della suddetta pronuncia, l’art. 9 si limita a prevedere che nelle ipotesi di ingiustificatezza del licenziamento (art. 3, comma 1) o di suoi vizi formali e procedimentali (art. 4, comma 1) e nelle ipotesi dell’offerta di conciliazione (art. 6, comma 1), l’ammontare delle indennità sia dimezzato rispetto alla misura applicabile ai datori di lavoro sopra la soglia dimensionale.
Con questa sentenza la Consulta produce possibili contraddizioni e diseguaglianze, oltre ad aprire una voragine di incertezza per i piccolissimi datori di lavoro.
In primo luogo, la sentenza sembra porsi in contrasto con tutti i suoi precedenti, che hanno ritenuto costituzionale il tetto massimo e la forbice prevista dall’art. 8 L. 604/66.
Ciò in quanto il motivo di incostituzionalità non si basa sulla inidoneità del numero dei dipendenti come criterio esclusivo per determinare un differente regime di tutela nei confronti dei licenziamenti illegittimi. La Corte, al riguardo, dichiara di non volere effettuare un “intervento altamente manipolativo, volto a ridisegnare la tutela speciale per i datori di lavoro sotto soglia”, ma si limita solo ad auspicare che il legislatore intervenga su tale aspetto “dovendosi considerare anche altri fattori altrettanto significativi, quali possono essere il fatturato o il totale di bilancio, da tempo indicati come necessari elementi integrativi dalla legislazione europea e anche nazionale”.
Inoltre, nella determinazione tra il minimo e il massimo il giudice ha una amplissima discrezionalità, non avendo criteri predeterminati per legge da applicare. Al riguardo, come è noto, l’art. 9 D.lgs. 23/2015 rinvia all’art. 3 del medesimo Decreto per la determinazione dei criteri; ma l’unico criterio previsto da tale norma (cioè l’anzianità di servizio), è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 194/2018. È pur vero che quest’ultima sentenza suggerisce in motivazione altri criteri (richiamando l’art. 18, comma 5, Stat. Lav. e l’art. 8, L. 604/1966), tuttavia è assai dubbio che questi ultimi siano vincolanti e, comunque, la loro violazione non è censurabile in Cassazione. Per cui rimane molto ampia la discrezionalità del giudice.
Come ulteriore effetto, si può verificare una palese disparità di trattamento con i lavoratori assunti, sempre da piccoli datori di lavoro, ma prima del 7 marzo 2015. Questi ultimi, a parità di ingiustificatezza del loro licenziamento, possono ottenere al massimo sei mensilità, in un’indennità stretta in una forbice altrettanto esigua rispetto a quella dichiarata incostituzionale dalla sentenza in commento.
A ciò si aggiunga che si può verificare una ulteriore disparità e contraddittorietà perfino con i lavoratori di datori di lavoro con centinaia di dipendenti. Infatti, questi ultimi, a parità di ingiustificatezza del licenziamento (con fatto sussistente), potrebbero ottenere un’indennità di sole sei mensilità, mentre un dipendente di un datore di lavoro che occupa un solo lavoratore, potrebbe ottenerne il triplo.
In conclusione, la sentenza 118/2025 rischia di avere effetti destabilizzanti sulla fascia più debole PMI, costituita dalle microimprese, le quali potrebbero non reggere l’impatto derivante dal pagamento dell’indennità di 18 mensilità, in assenza di criteri ex ante.
La Consulta attua così un bilanciamento tra adeguatezza del ristoro ed esigenza di prevedibilità e di sostenibilità di costi che, in un sistema di divisione dei poteri, dovrebbe essere di esclusiva competenza della politica e del legislatore, il quale resta libero di attuare la Costituzione nell’an nel quando e financo nel quomodo[3].
C’era una volta in cui la Corte costituzionale si mostrava più attenta agli effetti macroeconomici delle sue pronunce. L’auspicio è che il legislatore si riappropri del suo ruolo.
[1] Datori di lavoro che, in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento o nell’ambito dello stesso comune, occupano alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori (o fino a cinque, se si tratta di imprenditori agricoli).
[2] Cfr. C. Pisani “Il licenziamento nelle piccole imprese: dal “supermonito” di Corte cost. n. 183/2022 alla nuova rimessione del Tribunale di Livorno”, in Il Lavoro nella giurisprudenza, n. 1/2025.
[3] A. Morrone, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, in Quaderni Costituzionali, 2, 2019.
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