CARLO PISANI
Ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Roma Tor Vergata
Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1/25
SOMMARIO. 1. Il repêchage esteso anche ai contratti a termine. — 2. L’interpretazione della Corte costituzionale e i rapporti con l’interpretazione giudiziaria. — 3. La reintegrazione impossibile e i nodi che vengono al pettine sul repêchage.
RIASSUNTO. L’autore esamina i primi orientamenti della giurisprudenza, dopo le sentenze n. 128 e 129/2024 della Corte costituzionale. L’attenzione è rivolta in particolare alle tutele dei lavoratori in caso di mancato repêchage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Viene sottoposto a vaglio critico l’effetto sinergico negativo che si determina in conseguenza, da un lato dalle sentenze che ampliano il repêchage financo alle posizioni con contratto a termine; e, dall’altro, dall’applicazione delle tutele di reintegrazione anche quando sussiste la soppressione del posto, nonostante la Corte costituzionale l’abbia esclusa per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015. Si evidenzia quindi un problema di disallineamento tra l’autorevole l’interpretazione della Corte costituzionale e la giurisprudenza della Cassazione.
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