CARLO PISANI
Professore Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
in
Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1/26
SOMMARIO. 1. La peculiarità del caso deciso dalla sentenza e la differenza con le condotte colpevoli del lavoratore in relazione alla assenza per malattia inesistente, o aggravata, o procurata. — 2. Il pregiudizio per il datore di lavoro, gli obblighi accessori e il bilanciamento con la libertà del lavoratore nel tempo libero. — 3. Il c.d. obbligo generalizzato di “fedeltà”, la delimitazione degli obblighi preparatori e l’insussistenza di un obbligo generico di “mantenersi sano”. — 4. Gli obblighi di protezione ed il pericolo del pregiudizio per il datore derivante da una prestazione lavorativa con ulteriori limitazioni o comportante inidoneità alla mansione.
RIASSUNTO. L’Autore esamina la sentenza della Corte di Cassazione, sez. lavoro, 27 ottobre 2025, n. 28367, che ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore per aver violato, nel tempo libero, le prescrizioni del medico competente. In particolare, riflette sull’estensione degli obblighi accessori del lavoratore, sostenendo che il rispetto di tali prescrizioni debba essere considerato più come un onere che come un vero e proprio obbligo contrattuale, nel rispetto dell’equilibrio tra gli interessi del datore di lavoro e la libertà del lavoratore nella vita privata.
