Carlo Pisani
Professore ordinario, Università di Roma “Tor Vergata”
in Il Lavoro nella giurisprudenza n. 10/25
Il contributo esamina i contenuti e le implicazioni della sentenza della Corte cost. n. 118/25, che ha innalzato a 18 mensilità il tetto dell’indennità in caso di licenziamento ingiustificato per i datori di lavoro fino a 15 dipendenti. Si analizza il contrasto con i precedenti “storici” della Consulta e si prospetta l’incostituzionalità “derivata” del tetto delle sei mensilità dell’art. 8, L. n. 604/1966. Si mettono in luce i principi elaborati da Corte cost. n. 194/2018, ed applicati anche alle piccole imprese da Corte cost. n. 118/2025, nonché l’ampia delega di bilanciamento conferita al giudice, con il limite dell’allegazione e della prova dei fatti che possano incrementare l’indennità oltre la misura minima. Si evidenziano le incertezze e le contraddizioni dei criteri per la determinazione dell’indennità e si propongono le possibili soluzioni applicative per evitare l’effetto dirompente della sentenza nei confronti dei datori di lavoro autenticamente piccoli.
1. La fine di una piccola era: salta il tetto delle sei mensilità, ma non il criterio unico del numero di dipendenti; 2. Il contrasto con i precedenti “storici” della Consulta; 3. Il principio elaborato da Corte cost. n. 194/2018, applicato anche alle piccole imprese da Corte cost. n. 118/2025; 4. Una delega di bilanciamento molto ampia al giudice, entro i limiti dell’allegazione e della prova dei fatti idonei a giustificare una indennità superiore al minimo; 5. Le incertezze e le contraddizioni dei criteri per la determinazione dell’indennità; 6. Le possibili soluzioni applicative per evitare l’effetto dirompente della sentenza nei confronti dei datori di lavoro autenticamente piccoli; 7. L’incostituzionalità “derivata” del tetto delle sei mensilità dell’art. 8, L. n. 604/1966; 8. Una postilla sulla possibile (ir)rilevanza della questione nel giudizio a quo.
