
Legge di Bilancio 2022 – Le novità in materia di diritto del lavoro e politiche sociali
Legge di Bilancio 2022 – Le novità in materia di diritto del lavoro e politiche sociali
La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha introdotto una serie di rilevanti novità in materia di diritto del lavoro e politiche sociali. Qui di seguito se ne propone una sintesi.
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS)
Sono ora inclusi nella platea dei beneficiari tutti i prestatori di lavoro subordinato, anche apprendisti e lavoratori a domicilio, a prescindere dalla loro anzianità di servizio e dalla dimensione dell’azienda in cui operano.
Inoltre, è stata incrementata la misura del sostegno, con l’introduzione di durata differenziata del trattamento in ragione della dimensione aziendale.
I trattamenti di integrazione salariali ordinari vengono estesi attraverso il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) alle imprese che attualmente non sono coperte da CIGO e che non aderiscono o non costituiscono Fondi di solidarietà bilaterali.
I trattamenti di integrazione salariali straordinari (CIGS), sono estesi a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che non accedono ai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 senza senza alcuna distinzione settoriale.
Con riferimento alle causali si specifica che la riorganizzazione aziendale può essere chiesta anche per realizzare processi di transizione; viene rafforzato il contratto di solidarietà con aumento delle percentuali di riduzione dell’orario di lavoro (si passa dall’attuale 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati all’80%) e viene introdotto l’accordo di transizione occupazionale per governare i processi di transizione nel mercato e prevenire la disoccupazione. Si tratta di concedere fino a 12 mesi complessivi di CIGS aggiuntivi (non ulteriormente prorogabile). In sede di procedura di consultazione sindacale dovranno essere definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza della prestazione di integrazione salariale. È possibile che le Regioni co-finanzino tali interventi formativi e di riqualificazione all’interno delle rispettive misure di politica attiva.
In base ai dati del Ministero del Lavoro, l’estensione della platea di assicurati alle suddette condizioni è pari a 12,4 milioni di lavoratori, di cui 9,9 milioni di dipendenti di aziende a cui viene estesa la CIGS; 1,5 milioni di lavoratori di datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti a cui viene per la prima volta riconosciuto l’assegno ordinario del FIS; 1 milione di lavoratori a cui viene riconosciuto l’assegno ordinario del FIS in affiancamento alla CIGS.
Ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria per le imprese dell’industria e delle costruzioni.
Solo per il biennio 2022-2023, per le imprese dell’industria e delle costruzioni arriva un sostegno ulteriore per gestire i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica. A questi datori, che non possono più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria a causa dell’esaurimento dei contatori della CIG, è riconosciuto, in deroga alle disposizioni vigenti, e nel limite di spesa di 150 milioni di euro per il 2022 e 150 milioni di euro per il 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.
Spetterà all’Inps monitorare il rispetto del limite di spesa. Qualora si raggiunga, potranno raggiunga, anche in via prospettica, il plafond stanziato, non si potranno prendere in considerazione ulteriori domande.
NASPI
La Legge di Bilancio 2022 ha abrogato il requisito di accesso al trattamento costituito dall’aver lavorato almeno 30 giorni con il medesimo datore di lavoro.
Inoltre, sul piano della misura dell’indennità, viene stabilito che questa comincerà a decrescere solo a partire dal sesto mese (prima era dal quarto), nella misura del 3% mensile; per i disoccupati con oltre 55 anni di età, tale riduzione decorre a partire dall’ottavo mese.
La NASPI viene anche estesa ad alcune tipologie di operai agricoli a tempo indeterminato.
DIS-COLL
Viene potenziata anche l’indennità di disoccupazione per i lavoratori coordinati e une continuativi (DIS-COLL): si innalza la durata massima, garantendo un numero di mesi di beneficio pari ai mesi di contribuzione versata; si posticipa la decorrenza del décalage e si riconosce la contribuzione figurativa.
Politiche attive per il lavoro
Viene riconosciuto un contributo monetario al datore di lavoro che assume un lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale e viene offerta la possibilità di assumere lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale in apprendistato professionalizzante senza limiti di età.
È esteso altresì l’esonero contributivo per le stabilizzazioni dei giovani a tempo indeterminato, a prescindere da limiti di età, dipendenti da aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali presso la struttura per la crisi d’impresa. L’esonero consiste nell’azzeramento (sgravio del 100%) dei contributi per 36 mesi (3 anni), entro un limite di 6 mila euro annui.
Per tutto il 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi.
In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto, nella misura del cinquanta per cento, l’esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Contratto di espansione
È prevista l’ulteriore estensione del contratto di espansione alle imprese di minore dimensione (prorogato fino al 2023). Si amplia il campo di applicazione, inserendo anche le imprese con almeno 50 addetti, anche calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi. Quindi, anche le imprese con almeno 50 addetti potranno: far uscire personale a non più di 60 mesi dalla pensione (vecchiaia o anzianità); ridurre l’orario dei lavoratori impiegati utilizzando fino a 18 mesi di CIGS anche non continuativi; per gli tutti gli altri addetti non interessati dalle uscite prevedere una riduzione oraria (che può arrivare anche fino al 100%); programmare nuove assunzioni (1 ogni 3 uscite per imprese con organico superiore a mille dipendenti; per le imprese di dimensioni inferiori sarà l’accordo collettivo a definire il rapporto entrate/uscite).
Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo e non possono considerarsi sufficienti a adottare decisioni operative o l’assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l’espressione di un parere professionale.
La Newsletter è proprietà di Studio Legale Carlo Pisani e Associati.
Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare: