
LE CAUSALI PER LA REINTEGRAZIONE NEI LICENZIAMENTI INGIUSTIFICATI
LE CAUSALI PER LA REINTEGRAZIONE NEI LICENZIAMENTI INGIUSTIFICATI
Prof. Carlo Pisani
in Quaestiones, Rivista dell’Ordine Forense di Velletri, 2012, n.6
1. Premessa
Uno dei punti più rilevanti e delicati della nuova disciplina dei licenziamenti introdotta dalla legge n. 92/2012, è costituito dalle tre fattispecie tipizzate dalla legge di ingiustificatezza “qualificata” del licenziamento, che determinano l’applicazione della nuova tutela reale a risarcimento limitato (art. 18, c. 4 e 7). Si tratta, per quanto riguarda il licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo), delle ipotesi in cui il fatto posto a base della motivazione del licenziamento sia risultato “insussistente”, oppure sia incluso “tra le condotte punibili con una sanzione conservativa dai contratti collettivi o dai codici disciplinari”; per quanto concerne il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, allorquando sia stata accertata la “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” e il giudice ritenga di esercitare nel senso della reintegrazione il giudizio di equità affidatogli dalla legge (“può”: art. 18, c. 7).