
Il vaccino per gli operatori sanitari obbligatorio per legge è requisito essenziale per la prestazione
Il vaccino per gli operatori sanitari obbligatorio per legge è requisito essenziale per la prestazione
Di: Carlo Pisani
Professore ordinario di diritto del lavoro, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Categoria: Sicurezza e ambiente di lavoro
Pubblicato: 1 Maggio 2021
Lavoro Diritti Europa 2021/2
Abstract
L’articolo esamina la situazione che ha portato all’emanazione del nuovo decreto-legge n. 42/21, con le prime pronunce dei giudici, la risoluzione dell’Unione Europea e le indicazioni delle Regioni. Quindi si passano in rassegna i punti principali della disciplina della vaccinazione per gli operatori sanitari introdotta da tale decreto-legge, individuando le novità più importanti nell’introduzione di un obbligo in tal senso e nella previsione secondo cui il vaccino è considerato per questi lavoratori anche requisito essenziale per la loro prestazione lavorativa. Segue la valutazione sulla conseguenza tipizzata dal legislatore della sospensione dalla prestazione e dalla retribuzione, fino al 31 dicembre 2021, per coloro che non sono in grado di dimostrare che il rifiuto del vaccino dipenda da accertato pericolo per la salute. Infine, si prende in considerazione il problema di quale disciplina applicare a questi ultimi e, più in generale, a tutti gli altri lavoratori con mansioni ad alto rischio contagio che non rientrano nel campo di applicazione soggettiva del decreto-legge.
This article examines the situation that led to the enactment of the new decree law n. 42/21, the first judgements of the judges, the resolution of the European Union and the indications of the Regions. It then reviews the main points of the regulation of vaccination for health workers introduced by this decree law, identifying the most important innovations – vaccination is intended as an obligation for those health workers who work with patients within a distance inferior to one metre and it is considered also an essential requirement for their work performance. This is followed by an assessment of the consequence of suspension from work and salary until 31 December 2021 for those who are unable to prove that vaccine refusal was due to an established health issue. Finally, it considers the problem of which discipline to apply to the latter and, more in general, to all other workers with high-risk infection duties who do not fall within the subjective scope of the decree law